Permessi formativi retribuiti in Germania
I dipendenti hanno diritto a permessi fomativi retribuiti in Germania per formazione personale e professionale (cd. Bildungsurlaub).
A.Quando si può richiedere un confedo formativo?
I dipendenti hanno diritto a permessi fomativi retribuiti in Germania per un totale di cinque giorni all'anno per poter partecipare a corsi che:
- siano accessibili a chiunque;
- abbiano come oggetto la formazione lavorativa, politica o sociale dei partecipanti;
- siano organizzati da istituzioni accreditate.
I dipendenti possono chiedere un congedo formativo superati i primi 6 mesi di lavoro; di tale possibilità devono farne uso di regola nell’anno solare di riferimento. Disposizione particolari possono dipendere dalle dimensioni dell’azienda.
In via eccezionale alcuni Stati federati prevedonoe la possibilità di anticipare di un anno il godimento dei giorni di permesso che maturerebbero l’anno successivo, così come la possibilità, in caso di rifiuto della domanda da parte del datore di lavoro per motivi aziendali, di usufruire dei cinque giorni di permesso maturati nell’anno successivo a quello di maturazione.
B. Come si richiede un congedo formativo?
Di seguito si riporta l’iter che i dipendenti devono seguire per presentare domanda di godimento di permesso formativo retribuito:
- il dipendente ha l’obbligo di presentare al proprio datore di lavoro un programma del corso, da cui si possano evincere destinatari, contenuti e obiettivi così come la sua calendarizzazione. Egli deve inoltre produrre specifica documentazione che attesti il riconoscimento del corso formativo;
- la domanda deve indicare il lasso temporale per cui il dipendente chiede di essere esonerato dal prestare l’attività lavorativa e deve essere presentata per iscritto al datore di lavoro di regola minimo sei settimane prima dell’inizio del corso.
- Il datore di lavoro deve attestare di aver ricevuto la domanda e deve necessariamente pronunciarsi entro due settimane;
- In caso di espresso rifiuto della richiesta da parte del datore di lavoro, il dipendente ha comunque facoltà di dichiarare, per iscritto ed entro il dato termine, di voler ciononostante partecipare al corso formativo;
- Al datore di lavoro deve infine essere presentato attestato di partecipazione.
In Germania la regolamentazione dei permessi formativi retribuiti è rimessa all’esclusiva competenza dei singoli Stati federati. Bisogna pertanto fare riferimento alla normativa dello stato del rapporto di lavoro/del luogo di residenza del dipendente sia per verificare il riconoscimento dei corsi/l’accreditamento delle istituzioni che per l’iter di presentazione della domanda.
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