Consulenza bilingue per gestire le vostre pratiche fiscali in Germania

Un’impresa italiana che opera in Germania dall’Italia, ad esempio online tramite marketplace o online shop proprio in ambito B2C, oppure tramite stoccaggio o lavorazione sul territorio tedesco in ambito B2B, è tenuta all’adempimento di obblighi IVA in Germania ed eventualmente ulteriori obblighi burocratici (dichiarazione Intrastat, dichiarazione accisa ecc.).

Nonostante la base comunitaria, per alcuni aspetti il sistema tributario tedesco presenta differenze sostanziali rispetto a quello italiano, per questo motivo è necessario avvalersi di partner competenti in Germania che conoscano in modo approfondito il sistema italiano, per garantire il coordinamento con i consulenti italiani e valutare i rischi e opportunità di un determinato modello di business.

Altea vi assiste identificando gli adempimenti necessari e seguendovi nei passaggi successivi legati alla gestione della posizione fiscale tedesca e alle comunicazioni con gli enti tedeschi.

A QUANTO AMMONTA L’IVA IN GERMANIA? QUANDO È APPLICABILE IVA TEDESCA?

L’aliquota IVA in Germania per la maggior parte delle merci e dei servizi ammonta al 19%, mentre per un numero ridotto di prodotti, ad esempio vendita di generi alimentari, protesi, libri e opere d’arte, viene calcolata IVA al 7%.

Nell’ambito della fornitura di merci, l’applicazione o meno dell’IVA e l’aliquota del Paese di riferimento dipendono dal percorso della merce al momento dell’ordine.
Esempio: una società italiana acquista componenti in Germania che rivende in Italia. In caso di ordine da parte di cliente tedesco, la merce viene consegnata dal fornitore di componenti tedesco direttamente al cliente finale tedesco. Poiché la merce rimane in Germania, sia la fattura del fornitore tedesco, sia la fattura della società italiana – che dovrà registrarsi in Germania – riporteranno IVA tedesca.

Nel caso in cui vi siano operazioni attive (con IVA o esenti IVA) da dichiarare in Germania, la società che emette la fattura dovrà identificarsi ai fini IVA presso il fisco tedesco e, in base ai volumi previsti, depositare dichiarazioni IVA tedesca con cadenza annuale, trimestrale o mensile. Per importi a credito è previsto il rimborso IVA diretto alla società entro circa 6 settimane.

COME SI RICHIEDONO E QUANDO SI UTILIZZANO CODICE FISCALE E PARTITA IVA IN GERMANIA?

Al momento dell’identificazione ai fini IVA, si richiede presso l’agenzia delle entrate competente, ossia quella del comune in cui ha sede l’azienda o quella di Monaco per società italiane, il codice fiscale tedesco (Steuernummer).

Il codice fiscale in Germania deve essere obbligatoriamente riportato nelle fatture emesse e rappresenta il riferimento per tutte le pratiche fiscali, come le dichiarazioni o le comunicazioni con l’agenzia delle entrate.

La partita IVA comunitaria tedesca (Umsatzsteuer-ID) può essere richiesta in concomitanza con la registrazione fiscale ma viene assegnata da un ente distinto e non coincide con il codice fiscale. La partita IVA non viene utilizzata per operazioni in Germania, ad es. per intestazione di fatture fornitori, ma soltanto per operazioni intracomunitarie passive e attive per merci e servizi.

QUALI SONO LE DIFFERENZE A LIVELLO DI FATTURAZIONE TRA ITALIA E GERMANIA?

  • Al momento la fatturazione elettronica in Germania è utilizzata soltanto per fatture a pubbliche amministrazioni, le restanti fatture possono essere emesse ed inviate normalmente al cliente;
  • non è previsto generalmente il sistema delle fatture proforma;
  • la partita IVA del cliente non è un’informazione obbligatoria per le fatture emesse con IVA tedesca, ma soltanto per operazione intracomunitarie;
  • è obbligatorio riportare data di consegna della merce oppure della prestazione, poiché tale data fa fede per le società di capitali per registrazione contabile e versamento IVA, indipendentemente dal pagamento della fattura;
  • COME SI GESTISCONO LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE?

    Le operazioni intracomunitarie di cessione merci o prestazioni servizi – salvo alcune eccezioni – non sono soggette a IVA in base al cosiddetto reverse charge che consente al destinatario della fattura soggetto IVA passivo di dichiarare e detrarre l’IVA senza relativo versamento.

    Questo meccanismo viene utilizzato anche per autofatture e trasferimenti intracomunitari ad es. a magazzino sito in altro Paese UE, consignment stock o lavorazione in Germania.

    I presupposti per la corretta gestione dell’esenzione IVA per operazioni intracomunitarie sono:

    • verifica della validità e assegnazione della partita IVA del cliente (tramite sistema analogo al VIES)
    • emissione fattura corretta con indicazione di rispettive partita IVA e riferimento all’esenzione IVA
    • corretta dichiarazione in liquidazione IVA e dichiarazione Intrastat
    • produzione e conservazione, in caso di fornitura merce, di un documento che attesti la ricezione della merce in altro Paese UE (es. dichiarazione cliente, protocollo spedizione ecc.)

    QUANDO È NECESSARIA IDENTIFICAZIONE IVA IN GERMANIA?

    Vi assistiamo sia nella valutazione sia nella successiva gestione delle vostre operazioni in Germania per ciascun modello di business in caso di obbligo di identificazione ai fini IVA della vostra società:

    • B2C, ad es. vendita online tramite portale o marketplace anche con programmi di fulfilment, vendita di prodotti usati con regime di tassazione sul margine o soggetti ad accisa (caffè, birra, vino spumante), dropshipping con acquisto e rivendita anche da Paesi extra-UE
    • B2B tramite conto deposito (consignment stock), tramite logistica locale, in caso di lavorazione, triangolazione ed operazioni a catena

    Curiamo per voi le comunicazioni con le autorità fiscali e amministrative tedesche con particolare attenzione alle differenze tra Italia e Germania.

    STABILE ORGANIZZAZIONE

    Un argomento all’ordine del giorno per società che operano in Germania dall’Italia è il rischio di stabile organizzazione in presenza di dipendenti, magazzini o altro tipo di strutture fisse sul territorio tedesco.

    La stabile organizzazione in sé non richiede un’iscrizione a registro delle imprese ma rappresenta un costrutto fiscale che dipende dal modo in cui la società e i suoi rappresentanti operano.

    I criteri per accertare la presenza di una stabile organizzazione fra Italia e Germania risultano nel caso tedesco meno rigidi rispetto all’Italia. Pur trattandosi di valutazione del caso specifico è possibile fornire alcune linee guida per non incorrere in una stabile organizzazione.

    In caso di presenza di dipendenti sul territorio tedesco, ad esempio, si registra la nascita di una stabile organizzazione in caso di numero elevato di dipendenti (orientativamente oltre 3) oppure se questi concludono contratti a nome della società in Germania.

    La dotazione da parte della società italiana di un magazzino oppure di un ufficio fisso, in concomitanza con altri elementi, ad esempio dipendenti in Germania, puó inoltre avvalorare la tesi di una stabile organizzazione.

    Le conseguenze dal punto di vista fiscale sono l’imponibilità a livello di imposta sul reddito al pari di una società tedesca e la necessità di distinguere e imputare correttamente costi e ricavi alla stabile organizzazione tedesca e alla società italiana.

    Un caso particolare definito nell’accordo sulla doppia tassazione fra Italia e Germania è la cosiddetta stabile organizzazione per lavori in ambito edili e affini o di montaggio. Questa si considera realizzata, in caso di durata complessiva dei lavori di oltre 12 mesi dal primo sopralluogo alla consegna al cliente finale, anche se il prolungarsi delle attività sia imprevisto e dovuto a causa di forza maggiore. In caso di superamento dei 12 mesi la stabile organizzazione è considerata con effetto retroattivo dall’inizio dei lavori.

    In virtù dell’incertezza data dal rischio di stabile organizzazione e dalla porosità delle strutture italiana e tedesca dal punto di vista fiscale, si consiglia in caso di dubbio la costituzione di una società tedesca, in quanto entità legale e fiscale distinta dalla società italiana controllante.