L’applicazione IVA nelle vendite a distanza
Quando trova applicazione la normativa relativa alle cosiddette “soglie per le vendite a distanza”? Quando invece è necessario fatturare con IVA locale? Quali sono gli adempimenti in caso di superamento di tale soglia? Rispondiamo qui ad alcune tra le domande più frequenti da parte di aziende con sede in Italia che lavorano con la Germania tramite la vendita a distanza (Versandhandel). La normativa per le vendite a distanza stabilisce che l’azienda italiana può vendere a privati tedeschi per corrispondenza oppure utilizzando un online shop, quindi con spedizione dall’Italia alla Germania, applicando IVA italiana solo fino al raggiungimento di una soglia annuale pari a 100.000,00€ netti. Al superamento di tale soglia l’azienda sarà obbligata, invece, a registrarsi in Germania e ad applicare l’aliquota IVA tedesca.

Lo scopo della normativa è quello di evitare il fenomeno del “dumping fiscale”, per il quale una società si stabilisce in un Paese UE con l’aliquota IVA più bassa al fine di vendere a privati in altri Paesi offrendo prezzi più competitivi rispetto alle imprese locali. L’errore di valutazione più comune è quello della vendita tramite marketplace online, per la quale i venditori si appoggiano spesso a servizi di logistica locali offerti dal portale stesso per velocizzare le spedizioni e automatizzare l’evasione degli ordini. Se però la merce viene trasportata nel Paese dell’acquirente prima che questi abbia ordinato il prodotto, come spesso accade, non è più possibile applicare la soglia per le vendite a distanza. Il trasferimento della merce prima dell’ordine fa sì che l’operazione B2C (Business to Customer) non sia più classificabile come transazione a distanza, ma sia da distinguere in un cosiddetto trasferimento intracomunitario esente da IVA ed una successiva vendita locale imponibile nel Paese di destinazione della merce. Per ulteriori informazioni sugli adempimenti fiscali per le società attive sui marketplace online che utilizzano i relativi servizi di logistica e sulla richiesta del certificato fiscale per i portali rimandiamo alla nostra pagina dedicata.
Per informazioni, invece, sui pro e contro nonché sugli aspetti tecnici, logistici, commerciali e legali della realizzazione di un proprio online shop e della collaborazione con marketplace esterni segnaliamo la nostra presentazione interattiva.
In caso di superamento della soglia annuale per le vendite a distanza a privati è necessario richiedere la partita IVA tedesca e dichiarare come data di inizio delle attività quella della prima transazione con la quale è stata superata la soglia. Tale transazione dovrà essere fatturata con IVA tedesca. Almeno per l’anno del superamento della soglia e per quello successivo vige obbligo di fatturazione in base ai principi del Paese in cui la società si è registrata. A partire dal secondo anno successivo al superamento della soglia si può eventualmente tornare al sistema iniziale. Se ad esempio a luglio 2020 viene superata la soglia di 100.000,00€ dovranno essere presentate dichiarazioni IVA mensili a partire da tale data e per l’anno 2021, anche se nel 2021 la soglia non è stata superata. Se nel 2021 le vendite dovessero restare al di sotto della soglia, per il 2022 si potrà applicare nuovamente IVA italiana fino al raggiungimento dei 100.000,00€.
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