LA COMPETENZA PER LE IMPOSTE SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE ALL’ESTERO

Nell’era del lavoro agile numerose società italiane assumono dipendenti in Germania nella prima fase di approccio al mercato tedesco, in questo contesto diventa fondamentale accertare in via preliminare a quale Stato spetti la competenza per l’imposta sul reddito da lavoro dipendente.

 

Nei Paesi UE vige il principio secondo cui l’imposta sul reddito da lavoro dipendente compete allo Stato nel quale il dipendente risiede. A tal fine bisogna verificare il Paese di residenza del dipendente o - in caso di domiciliazione in più Stati - dove questi abbia il proprio centro d’interesse.

Casistica

Qui di seguito presentiamo una casistica tipica per questo tipo di rapporti.

In caso di dipendente residente in Italia che svolga la propria attività in Germania varrà quanto di seguito esposto ai sensi della Convenzione Italia-Germania del 1968. Nel caso in cui il lavoratore al fine di prestare la propria attività lavorativa si trovi in Germania per un periodo di tempo che non superi i 183 giorni annui, il diritto di imposizione spetterà allo Stato italiano. In tal caso si tratterebbe infatti di un’attività lavorativa svolta temporaneamente all’estero.

Diversamente se l’attività è stabilmente svolta in Germania competerà al fisco tedesco l’imposta sul reddito da lavoro dipendente. La normativa tedesca prevede infatti che il datore di lavoro sia obbligato a trattenere e versare l'imposta sul reddito da lavoro dipendente in Germania anche in caso di residenza all’estero, se l’attività lavorativa è svolta o fruita stabilmente in Germania.

 

Nel caso in cui risulti che è stata erroneamente detratta imposta sul reddito da lavoro dipendente in Germania è possibile avviare la relativa procedura di rimborso presentando a supporto la documentazione che attesti la competenza dello Stato di residenza nel caso specifico.

Obblighi di dichiarazione

I redditi percepiti dal dipendente in altri Paesi UE dovranno essere ad ogni modo dichiarati nella dichiarazione dei redditi nazionale, poiché sono parte della base di calcolo dell’aliquota d’imposta sul reddito secondo il principio di progressività. Questo vale anche per i redditi già tassati. Il dipendente dovrà eventualmente depositare una dichiarazione dei redditi anche nello Stato presso il quale ha svolto la propria attività lavorativa o percepito un reddito.

LA COMPETENZA PER LE IMPOSTE SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE ALL’ESTERO