Legge tedesca sulla due diligence dei fornitori (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)

I Le imprese direttamente interessate

 

  • Dal 1° gennaio 2023 tutte le imprese, quindi società di persone e di capitali, tedesche o straniere con una succursale in Germania che impiegano almeno 3000 dipendenti;
  • dal 1° gennaio 2024 tutte le imprese tedesche o straniere con una succursale in Germania che impiegano almeno 1000 dipendenti.

 

In caso di impresa straniera con succursale o filiale dipendente in Germania si determinerà l’ambito di applicazione della norma sulla due diligence tenendo in considerazione anche i dipendenti occupati presso la sede principale all’estero.

 

In caso di società tedesca controllata da società straniera, questa è da considerarsi alla stregua di una società indipendente e pertanto ai fini dell’applicabilità della norma non sono da considerare i lavoratori occupati presso la società controllante.

 

II Risvolti pratici e legali per piccole e medie imprese

 

Tutte le imprese direttamente interessate dalla Legge tedesca sulla due diligence dei fornitori sono tenute a controllare il rispetto nelle proprie sfere d’influenza di standard definiti a livello internazionale in settori sensibili, quali diritti umani e tutela ambientale , vale a dire all’interno della propria impresa così come presso i propri fornitori.

 

Il controllo degli standard presso i fornitori si estende ai fornitori diretti e indiretti, premesso che il loro servizio e/o attività siano necessari ai fini della produzione, lavorazione e vendita del prodotto o svolgimento del servizio offerto dall’impresa interessata.

 

La norma prevede la possibilità per le imprese interessate di integrare contrattualmente, attraverso clausole ad hoc o inserendo penali contrattuali, l’obbligo dei fornitori di mettere a disposizione le informazioni utili, ad esempio relative ai propri fornitori della filiera produttiva, ai fini della due diligence. A tal fine è preclusa la possibilità alle imprese interessate di rinviare alle condizioni generali di contratto. Le imprese saranno piuttosto tenute a prevedere tali obblighi di informazione e documentazione nei singoli contratti con fornitori e partner.

 

Di conseguenza i fornitori delle imprese interessate dovranno fornire informazioni precise relative alla propria impresa e alla rispettiva filiera di approvvigionamento, quali ad es.:

  • organizzazione interna d’impresa e condizioni dei dipendenti
  • informazioni sui propri fornitori

 

III Le informazioni necessarie

 

Le imprese interessate dovranno premurarsi di raccogliere le informazioni utili a prevenire violazioni di standard internazionali, di cui riportiamo di seguito alcuni esempi:

 

a) Violazione di standard a tutela dei diritti umani

  • sfruttamento minorile
  • lavoro forzato
  • discriminazione di ogni genere

 

b) Violazione di standard a tutela dell’ambiente

  • produzione di prodotti a base di o contenenti mercurio
  • utilizzo di prodotti chimici vietati dal trattato di Stoccolma del 2001
  • importazione ed esportazione di rifiuti tossici in violazione del trattato internazionale di Basilea

 

IV I nuovi obblighi

 

Per lo svolgimento di una due diligence adeguata, le imprese sono tenute a:

  • sviluppare un processo interno volto a riconoscere, analizzare e valutare i rischi diretti o indiretti generati dalla propria attività;
  • nominare un responsabile per le due diligence;
  • documentare ciclicamente lo svolgimento di analisi di rischio;
  • introdurre misure preventive (ad es. guidelines fornitori o corsi di aggiornamento);
  • introdurre un sistema interno anonimo di denuncia di violazioni di diritti umani o standard di tutela ambientale;
  • adottare misure adeguate ad eliminare o a limitare il futuro verificarsi di rischi
  • depositare annualmente presso l’autorità tedesca (BAFA, Deutsches Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) il report relativo alle analisi di rischio nella filiera produttiva documentandone gli esiti. In caso di accertate violazioni dovrà essere depositata documentazione a riprova delle misure adottate per l'eliminazione delle violazioni.

 

V Le sanzioni

La mancata osservanza dell’obbligo di due diligence può portare alla comminazione di sanzioni fino a 8 milioni di euro oppure il 2 % del fatturato annuo dell’impresa se il fatturato annuo ammonta ad almeno 400 milioni di euro.

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