L’obbligo contributivo di soci amministratori in Germania
Analizziamo in quest’edizione un tema interessante per le società e i gruppi societari con una controllata in Germania, in particolare il caso tipico in cui l’amministratore percepisca una retribuzione dalla società tedesca e al tempo stesso direttamente o indirettamente detenga quote della stessa.
Dal punto di vista fiscale, non vi sono particolari complessità, poiché è sufficiente una registrazione fiscale con richiesta di codice fiscale – anche per non residenti – per la detrazione delle imposte e il reddito percepito viene considerato già tassato ai sensi dell’accordo di doppia tassazione fra Italia e Germania.
Occorre, invece, valutare attentamente le circostanze in un’ottica di esenzione contributiva: diversi criteri concorrono a determinare l’obbligo o l’esenzione dal versamento dei contributi in Germania, stabilito in un parere vincolante emesso dall’autorità competente, la Deutsche Rentenversicherung. L’esame mira ad accertare se, alla luce del grado di autonomia decisionale e operativa, l’attività svolta dall’amministratore sia equiparabile a quella di un imprenditore e non a quella di lavoratore dipendente.
Gli aspetti concretamente valutati sono i seguenti:
- Quote societarie detenute di minimo 33% (direttamente o indirettamente) o minoranza di blocco
- Organizzazione del lavoro e subordinazione a linee guida tracciate dai soci (richiesta ferie, termini di licenziamento, orari di lavoro)
- Presenza di un contratto di lavoro
- Poteri di rappresentanza
Hanno invece rilevanza limitata le circostanze di un eventuale secondo rapporto di lavoro dell’amministratore della società tedesca in Italia.
L'amministratore è spesso anche socio indiretto della società tedesca, ossia detiene una quota rilevante all’interno della società italiana, a sua volta socio unico della controllata tedesca. Questa struttura di partecipazione indiretta, finora frequentemente trascurata, è oggetto dal 2021 di controlli più approfonditi sia in fase di assunzione sia negli accertamenti periodici. In caso di partecipazione rilevante, valgono infatti gli stessi criteri descritti per i soci/amministratori.
Qualora le quote siano detenute in via fiduciaria, ai fini dell’esenzione, è necessario verificare le condizioni stabilite nel contratto fiduciario sottoscritto presso il notaio: le formulazioni per l’esercizio del diritto di voto, la gestione operativa e la restituzione delle quote in caso di termine del rapporto devono essere tali da poter ascrivere l’autonomia imprenditoriale al fiduciante invece che al fiduciario.
Generalmente in caso di accertamento a posteriori di obbligo contributivo, il costo della contribuzione, generalmente ripartito al 50% con il lavoratore, viene interamente ed immediatamente sostenuto dalla società (circa 40% dello stipendio lordo) e comprende i quattro anni precedenti all’accertamento e in caso di dolo addirittura i trent’anni precedenti.
A partire dal 1° aprile 2022, il procedimento di accertamento verrà snellito a monte, ponendo l’accento sullo stato del rapporto di lavoro dipendente/ autonomo alla base della situazione contributiva. Vi sarà, inoltre, la possibilità di avviare un procedimento preventivo prima dell’inizio del rapporto e soprattutto di ottenere un parere collettivo sia per rapporti di lavoro con dipendenti diversi basati sulle stesse premesse contrattuali e operative, sia per rapporti per diversi progetti con lo stesso collaboratore e infine per rapporti di lavoro che coinvolgono società terze (triangolazione).
In questo modo i datori di lavoro potranno tutelarsi per accertamenti futuri, intervenire in uno stadio iniziale del rapporto di lavoro su eventuali lacune e al tempo stesso ridurre tempi e costi del relativo procedimento.
