La nuova normativa IVA e il sistema OSS

Nel 2021 è entrata in vigore la nuova normativa IVA con ampliamento del sistema OSS principalmente per la vendita a privati nell'Unione Europea.

Il sistema OSS prevede una registrazione volontaria, che non esclude la presenza di registrazioni fiscali in altri Paesi, ossia i sistemi possono coesistere. Il vantaggio consiste nella possibilità a partire dal 01.07.2021 tramite adesione all’OSS, nel Paese in cui la società ha sede, di dichiarare e versare l’IVA dovuta nei rispettivi Paesi UE con le relative aliquote tramite il sistema OSS per vendite a distanza verso clienti privati. Le transazioni per le quali si applica l’OSS saranno dunque gestite tramite una dichiarazione e un pagamento unici.
Il sistema si applica soltanto in casi specifici, ossia per vendite a privati partite da un Paese UE a clienti in altri Paesi UE, cosiddette vendite a distanza (Fernverkauf). L’adesione al sistema OSS è prevista al superamento della soglia cumulativa di vendita a distanza a privati in Paesi UE di 10.000€ annui. Sono state invece abolite le soglie nazionali tra i 30.000€ e 100.000€ valide fino al 30.06.2021. Interessante è che ai fini del calcolo del raggiungimento della soglia concorrono anche le vendite effettuate nell’anno 2020. Lo stesso vale, inoltre, per eventuali vendite avvenute nel primo semestre del 2021: si considera, ad esempio, superata la soglia se la somma delle vendite a privati tra gennaio e giugno 2021 in Francia, Germania e Belgio supera i 10.000€ netti. Una volta superata la soglia vi sono due alternative: registrazione fiscale nei vari Paesi UE oppure adesione all'OSS.
È fondamentale, tuttavia, soffermarsi sul concetto di vendita a distanza dichiarabile in OSS, dal momento che molti commercianti che lavorano con marketplace come Amazon, Ebay, Zalando, Kaufland ecc. non possono oppure possono in misura limitata usufruire del nuovo sistema. Questo perchè utilizzano magazzini locali (di proprietà del venditore, del marketplace o di terzi), per cui la vendita non costituisce vendita a distanza ma vendita locale imponibile nel rispettivo Paese. La vendita a distanza prevede la spedizione al cliente privato da un Paese UE o extra-UE in un altro Paese UE al momento dell'ordine. Se ad esempio un'azienda italiana spedisce merce in un magazzino tedesco e consegna poi al cliente tedesco, questa non è da intendersi come vendita a distanza ma come vendita sul territorio tedesco. Non rientrano, inoltre, fra le vendite a distanza le vendite con ritiro da parte del cliente, a meno che questo non venga organizzato dal venditore, che addebita i costi al cliente, nel qual caso si considera come una spedizione o vendita a distanza.

La nuova normativa IVA e il sistema OSS

A livello di fatturazione, in caso di adesione all’OSS, valgono per le vendite dichiarate tramite tale sistema le normative di fatturazione del Paese in cui la società ha sede. Se la società è registrata ai fini IVA in un Paese per le transazioni imponibili in quel Paese si applicano, invece, le normative di fatturazione del Paese della registrazione. Per Italia e Germania, questo significa soprattutto la possibilità di lavorare con i corrispettivi se si applicano le normative italiane, mentre in Germania anche a privati sono da emettere singole fatture. Es. per una società italiana con magazzino in Germania, la vendita dal magazzino tedesco ad un privato in Francia - se dichiarata tramite OSS - va fatturata in base alle normative italiane, per la vendita dal magazzino tedesco al privato tedesco si applicheranno invece le normative tedesche. L'adesione al sistema OSS per venditori che utilizzano logistica locale, es. magazzini Amazon, si unisce comunque ad ulteriori obblighi, in particolare: la doppia dichiarazione, in base alla quale le vendite dichiarate nel sistema OSS sono da indicare anche nella dichiarazione IVA del Paese in cui si trova il magazzino da cui la merce parte nella sezione ricavi non imponibili. Per questo motivo, se vi sono magazzini in Paesi UE diversi da quello in cui la società ha sede, compresi magazzini di soggetti terzi o marketplace, è necessaria la registrazione IVA. In caso di adesione all'OSS dunque il sistema OSS coesiste con la registrazione IVA locale. Nelle dichiarazioni IVA tedesca per una società italiana con magazzino tedesco che aderisce all'OSS saranno da dichiarare ad esempio: le vendite dichiarate in OSS come non imponibili (DE-UE), i trasferimenti di merce dalla società al magazzino tedesco (IT-DE), le vendite B2B o B2C in Germania (DE-DE), le vendite B2B dalla Germania (DE-EU). L’adesione al sistema OSS, infine, è valida per tutti i Paesi in cui vi siano vendite a distanza, vale a dire non può essere limitata ad alcuni Paesi UE. Ciononostante può coesistere con le registrazioni fiscali locali.

La dichiarazione OSS è da presentare con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo. La registrazione ha effetto nel trimestre successivo all’avvio della procedura. Per usufruire del sistema OSS per il terzo trimestre 2021 la registrazione deve avvenire entro il 30.06.21, la prima dichiarazione sarà da presentare entro il 31.10.21.
Il sistema OSS presenta comunque alcuni eccezioni allo stato attuale: non può, infatti, essere utilizzato per la detrazione di IVA da fatture fornitori, per operazioni B2B così come per vendita con tassazione sul margine (Differenzbesteuerung) es. prodotti usati. Per i prodotti soggetti ad accisa si può utilizzare il sistema OSS, tuttavia rimane l’obbligo al versamento dell’accisa laddove questa sia dovuta (es. caffè, vini spumanti).
Per la vendita di prodotti provenienti da Paesi Extra UE sotto i 150,-€ oppure per la collaborazione con venditori con sede in Paesi Extra UE, i portali verranno considerati ai fini IVA non come intermediari ossia prestatori di servizi, ma come rivenditori. Dal punto di vista giuridico contrattuale, il cliente acquisterà dal venditore extra-UE, ma ai fini IVA risulterà l’acquisto dal marketplace, il quale a sua volta acquisterà dal fornitore.

L'introduzione del sistema OSS rappresenta una semplificazione per certi versi, tuttavia non è priva di criticità; in una successiva fase il sistema, nato per i servizi di natura elettronica, potrebbe essere esteso anche alle normali prestazioni di servizi e forniture merce B2B. Per le società attive tramite e-commerce in più mercati europei, allo stato attuale, risulta problematica in particolare l’applicazione corretta dell’aliquota IVA, per la quale al momento non vi è una banca dati europea con informazioni vincolanti, ma soltanto un portale informativo . Questo non comporta difficoltà soltanto dal punto di vista del calcolo del prezzo e del margine, ma anche della visualizzazione dei prezzi finali online per il consumatore, come stabilito dalle normative e-commerce applicabili.
In secondo luogo, data la collaborazione con marketplace per servizi di gestione ordini, logistica e fatturazione, risulta difficile per il venditore verificare la corretta gestione delle operazioni, che rimane ad ogni modo responsabilità del venditore in qualità di proprietario della merce e parte contrattuale per la vendita al privato.
Infine, come già avvenuto in occasione dell’introduzione della prima riforma IVA nel 2019, l’adesione al sistema OSS comporterà una serie di verifiche e scambi di informazioni da parte delle autorità fiscali dei vari Paesi UE. In caso di irregolarità, saranno necessari procedimenti di ravvedimento operoso IVA per il passato, onde evitare procedimenti - anche penali - e l’esclusione da alcuni mercati europei.
Per scaricare le informazioni riportate e un riepilogo dei casi di applicazione OSS e di fatturazione B2B e B2C per aziende italiane con magazzino in Germania alleghiamo un prospetto completo in pdf.

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